Art. 5.

      1. Al fine di favorire il mantenimento e il recupero dell'attività agricola e il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, la creazione di nuova occupazione e le risorse finanziarie la cui attribuzione non è vincolata per legge, poste a disposizione del Parco nazionale da parte dello Stato, della regione Liguria, di altri enti pubblici e organismi anche privati nazionali e internazionali, sono, salvo motivate eccezioni, utilizzate nell'ambito territoriale individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 1. Ai medesimi fini le nuove risorse e le disponibilità di lavoro e di occupazione

 

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sono attivate, ove possibile, nell'ambito territoriale individuato ai sensi del comma 4 dell'articolo 1.